Osservazioni al Regolamento Urbanistico Edilizio

Osservazioni sul RUE adottato in data
16/04/2009
a cura dell’Associazione di Promozione
Sociale di via Melato
(inviate all’Assessorato all’Urbanistica
in data 11 novembre 2010)

Le osservazioni riguardano il
Titolo V del RUE, essendo il tema del decoro urbano inerente agli scopi
istituzionali della nostra Associazione, in particolare i Capi 5.1 e 5.3. Le
osservazioni sono state formulate anche sulla valutazione della normativa
nazionale, delle norme contenute in altri Regolamenti comunali per evitare
sovrapposizioni e delle norme contenute in alcuni Regolamenti edilizi di altri
Comuni. In particolare, in materia di telecomunicazioni, le osservazioni
elevate rispettano i dettami del Dlgs 01/08/2003, n. 259, che tutela il diritto
di appoggio di antenne e di passaggio di condutture a patto che non impediscano
il libero uso della cosa e il DM 11/11/2005 che “disciplina gli impianti condominiali centralizzati
d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare,
per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di
antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali” (art. 1).

La normativa vigente ha lasciato spazio a più specifiche
regolamentazioni che sono state, pertanto, adottate da molti Comuni nei propri
Regolamenti Edilizi o in Regolamenti su temi specifici.

 Osservazioni

Generali

Locuzioni o terminologie che
intendono possibilità e altre quali “preferibilmente” e “di norma” determinano
di fatto la perdita di forza di un regolamento.

Particolari

Titolo V – Norme per la qualità
urbana

Capo
5.1 – Norme morfologiche e indirizzi per il decoro e la sicurezza delle
costruzioni

Art. 5.1.1, c. 1 – Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza
delle costruzioni

“pubblica vista”: non è chiaro se
sia da intendersi come “vista su spazi pubblici” o come “vista su spazi
pubblici e privati non appartenenti all’edifico” (es. vista su edifici
abitativi adiacenti), quest’ultima auspicabile.

Art. 5.1.8 – Impatto visivo degli impianti tecnologici all’esterno
degli edifici (antenne, impianti di condizionamento, collettori solari,
condutture)

In generale, il termine
“preferibile” rende il comma 2 contrastante con quanto previsto nel comma
precedente dove il minimo impatto visivo è formulato come un dovere, i termini
e le locuzioni “preferibilmente” e “di norma” rendono i rispettivi commi 3 e 5
inefficaci. Inoltre, la possibilità di collocare le antenne solo su facciate
non prospicienti spazi pubblici (c. 3) non rispetta l’impatto visivo da
costruzioni adiacenti e crea discriminazioni privilegiando gli immobili che non
si affacciano su spazi pubblici. Infine, gli edifici preesistenti sono oggetto
di restrizioni solo per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione (c. 7),
installazioni piuttosto infrequenti e per questo meno incisive sul decoro
urbano rispetto a quelle di antenne paraboliche
.

Pertanto, si propone quanto
segue
:

c. 1. c. 1 del RUE adottato (invariato)

c. 2. Le disposizioni valgono per tutti gli edifici del territorio
comunale.

c. 3. Le antenne di ricezione televisiva (sia tradizionali che
paraboliche) devono essere collocate sulla copertura degli edifici nel lato non
prospiciente la pubblica via. Qualora questa soluzione non fosse tecnicamente
praticabile, potranno essere eccezionalmente collocate sul lato verso la strada
o in altra parte del fabbricato dopo aver presentato apposita domanda
all’Ufficio comunale competente redatta da un installatore in possesso dei
requisiti previsti dalla L. 46/90.

c. 4. Le antenne di cui al comma precedente devono essere unificate
in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia (o per ciascuna
aggregazione se trattasi di casa a schiera). Possono essere ammesse, per
singole esigenze di puntamento dell’antenna o qualora non si raggiunga la
maggioranza condominiale prevista per l’installazione di un’antenna collettiva,
anche antenne non collettive.

c. 5. Le antenne paraboliche dovranno
avere come dimensione massima un diametro di cm _____. Il supporto di appoggio
(distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà
essere maggiore di cm ________. Le antenne paraboliche non devono sporgere dal
perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del
tetto (colmo) per più di cm ________.

c. 6. E’ vietata – a meno di fondati motivi di interesse
generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche – l’installazione di
antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante
valore storico – artistico, in contrasto con l’armonia ambientale e
paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura. In questi casi
la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti.

 c. 7. I collegamenti delle antenne mediante cavi devono avvenire
disponendoli all’interno dell’edificio attraverso canalizzazioni interne.
Negli
edifici preesistenti, qualora questa soluzione non fosse tecnicamente
praticabile, i cavi di collegamento non devono essere visibili dall’esterno e
non devono arrecare danno o limitare l’utilizzo della proprietà comune o
individuale. Se fissati alle pareti esterne dell’edificio, devono essere
mimetizzati utilizzando colori in accordo con quello della facciata
dell’edificio e seguendo grondaie o cornicioni.

 c. 8. c. 6 del RUE adottato (invariato)

 c. 9. c. 7 del RUE adottato (invariato)

 c. 10. Le installazioni esistenti dovranno adeguarsi alle
disposizioni del presente articolo entro ______ mesi dalla data di approvazione
del presente Regolamento

CAPO 5.3 – ELEMENTI DI ARREDO E
DI SERVIZIO DI NATURA NON EDILIZIA

Art. 5.3.3 – Tende e frangisole

c. 1. Le disposizioni valgono per tutti gli edifici del territorio
comunale.

c. 8. Le installazioni esistenti dovranno adeguarsi alle
disposizioni del presente articolo entro ______ mesi dalla data di approvazione
del presente Regolamento.

Come si presenta Reggio da viale del
Partigiano, una delle più frequentate arterie di ingresso nella città.

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